Art. 1.

      1. Il Corpo della guardia di finanza è disciolto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. È istituita la Polizia economica e finanziaria, posta alle dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze, e alla quale sono attribuite funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela degli interessi economici e finanziari e del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea nonché di concorso ai servizi di ordine e sicurezza pubblica.